Art. 1
In vigore dal 22 gen 1887
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduta la domanda della commissione amministratrice dell'asilo infantile «Regina Margherita» fondato in Montanera mercè il concorso della carità cittadina, per ottenere l'erezione in corpo morale del pio istituto e l'approvazione dello statuto organico;
Veduto detto statuto organico;
Vedute le deliberazioni della deputazione provinciale di Cuneo 3 marzo e 4 agosto 1884 e 19 gennaio 1885;
Veduti gli altri atti corrispondenti e ritenuto che l'asilo dispone fin d'ora di una rendita ordinaria all'anno di lire 1765, che è sufficiente a coprire le spese occorrenti pel suo mantenimento;
Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile «Regina Margherita» in Montanera è eretto in corpo morale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-12-12;2380#art-1