Art. 1
In vigore dal 25 gen 1887
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Visto il testamento 21 aprile 1885, col quale il fu Stefano Pozzo legava, per la fondazione di un asilo infantile nelle borgate Fiario e Galfione, in comune di Occhieppo Superiore (Novara), un campo in detta borgata di Fiario per erigervi il fabbricato ad uso del pio istituto, la somma capitale di lire 24,000, assegnandone i proventi per lo stipendio delle maestre, e persone di servizio, ed in caso di avanzo, a vantaggio dell'asilo, ed un altra somma di lire 10,000 con l'obbligo di accettare gratuitamente i fanciulli poveri, imponendo alla propria moglie, che instituiva sua erede, l'obbligo di edificare il fabbricato pel pio istituto e di fornirlo del mobilio occorrente;
Vista la domanda presentata dagli esecutori testamentari di detto testatore, insieme con la di lui erede, per la costituzione del nuovo istituto in ente morale, per l'autorizzazione ad accettare i lasciti suindicati e per l'approvazione dello statuto organico dell'asilo medesimo;
Visto il voto della deputazione provinciale in data 16 giugno volgente anno;
Viste le leggi 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare per parte dei corpi morali e 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile, come sopra fondato dal fu Stefano Pozzo a beneficio delle borgate Fiario e Galfione in comune di Occhieppo Superiore, è costituito in ente morale ed è autorizzato ad accettare i lasciti disposti dal suo fondatore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-12-12;2379#art-1