Art. 1
In vigore dal 12 gen 1887
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testamento olografo del 17 giugno 1880, dell'avv. Vincenzo Luparia morto in San Martino di Rosignano il nove gennaio 1886, depositato nei rogiti dell'avv. notaro Carlo Guaschino residente in Occimiano;
Vista la domanda 21 giugno 1886, per la costituzione in ente morale dell'istituto chiamato erede dal testatore;
Udito il consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
La scuola di agricoltura pratica che avrà sede in San Martino allo scopo di formare buoni e modesti agricoltori, e chiamata erede dal defunto avv. Vincenzo Luparia col testamento olografo del 15 giugno 1880, depositato nei rogiti dell'avv. Notaro Carlo Guaschino residente in Occimiano è costituita in ente morale con la facoltà:
1. Di accettare l'eredità di cui trattasi e le altre elargizioni che per sorte le potessero essere fatte.
2. Di nominare l'amministratore della sostanza ereditaria giusta le disposizioni testamentarie coll'incarico di presentare entro il più breve termine possibile, alla Nostra approvazione, il relativo statuto organico.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 novembre 1886.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1886.
Reg. 153. Atti del Governo a f. 132. Pellizzoli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
B. GRIMALDI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-11-25;2368#art-1