Art. 1
In vigore dal 10 nov 1886
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda della commissione dell'asilo infantile da erigersi nel comune di Verduno (Cuneo) in data 5 luglio 1885, per la costituzione del pio istituto in ente morale e per l'autorizzazione ad accettare due legati disposti in favore dell'asilo medesimo dalle defunte Luigia Manzone e Olimpia Cassina-Dentis coi rispettivi testamenti 12 novembre 1876 e 26 marzo 1885;
Visto lo statuto organico del detto asilo;
Visti gli atti dai quali risulta che il legato disposto dalla fu Luigia Manzone consiste in una casa con giardino, cortile e materiali annessi del valore in complesso di lire 5000, e che quello disposto dalla fu Olimpia Cassina-Dentis è rappresentato dai frutti di una sua vigna fino alla concorrenza di lire 10,000;
Ritenuto che all'impianto ed al mantenimento del nuovo istituto concorrono eziandio una società di fondatori ed azionisti, nonché il municipio e la congregazione di carità di Verduno; per modo che per l'impianto si ha disponibile la somma di lire 935, contro una spesa di lire 565, e pel mantenimento la somma di lire 1888, di fronte ad una spesa di lire 1750;
Vista la deliberazione della deputazione provinciale in data 31 agosto 1885;
Viste le leggi 5 giugno 1850, sulla capacità di acquistare per parte dei corpi morali e 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile come sopra fondato nel comune di Verduno è costituito in ente morale ed è autorizzato ad accettare i legati suindicati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-10-05;2307#art-1