Art. 1
In vigore dal 10 nov 1886
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduta la istanza della congregazione di carità di Meina (Novara) per la erezione in corpo morale di quell'asilo infantile e per l'approvazione del rispettivo statuto organico dalla congregazione stessa compilato;
Vedute le deliberazioni 26 ottobre 1885, e 27 maggio 1886, con le quali il consiglio comunale di Meina propone di invertire a favore del detto asilo il capitale di lire 19,570 e l'annua rendita di lire 1000 provenienti dal pio legato Viotti, amministrato dalla suddetta congregazione di carità;
Vedute le rispettive deliberazioni 25 febbraio e 31 marzo 1886 della deputazione provinciale di Novara;
Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre dello stesso anno sulle opere pie;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile di Meina è eretto in ente morale e sarà amministrato da un consiglio direttivo composto di 9 membri, fra cui quattro nominati dalla società degli azionisti nel proprio seno e rinnovabili ad ogni triennio, e gli altri cinque rappresentati dai componenti la locale congregazione di carità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-10-05;2306#art-1