Art. 1
In vigore dal 6 nov 1886
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 12, 83 ed 84 della legge 25 giugno, n. 2359;
Visto che per completare la esplorazione del teatro greco di Siracusa, e per la migliore conservazione del medesimo, è necessario di provvedere alla espropriazione e demolizione della chiesetta attigua al detto monumento;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica,
Abbiamo decretato e decretiamo:
È dichiarata di pubblica utilità, a favore del Demanio dello Stato e per esso del Ministero della Pubblica Istruzione, la espropriazione coattiva della chiesetta semi-diruta abbandonata, di proprietà del marchese Specchi e barone Bosco, soprastante al teatro greco di Siracusa al lato nord-ovest, come è descritto nella relazione e stima dell'ufficio del Genio civile di Siracusa 1° maggio 1886, ed annessa pianta.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 2 ottobre 1886.
UMBERTO.
COPPINO.
Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-10-02;4120#art-1