Art. 1

In vigore dal 6 nov 1886
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti gli articoli 12, 83 ed 84 della legge 25 giugno, n. 2359; Visto che per completare la esplorazione del teatro greco di Siracusa, e per la migliore conservazione del medesimo, è necessario di provvedere alla espropriazione e demolizione della chiesetta attigua al detto monumento; Udito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica, Abbiamo decretato e decretiamo: È dichiarata di pubblica utilità, a favore del Demanio dello Stato e per esso del Ministero della Pubblica Istruzione, la espropriazione coattiva della chiesetta semi-diruta abbandonata, di proprietà del marchese Specchi e barone Bosco, soprastante al teatro greco di Siracusa al lato nord-ovest, come è descritto nella relazione e stima dell'ufficio del Genio civile di Siracusa 1° maggio 1886, ed annessa pianta. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 2 ottobre 1886. UMBERTO. COPPINO. Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-10-02;4120#art-1

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Art. 1 Che dichiara di pubblica utilita' l'espropriazione della chiesetta di proprieta' Specchi e Bosco, in Siracusa. — Testo vigente | Portale Normativo