Art. 1

In vigore dal 19 ott 1886
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Veduta la deliberazione in data 5 luglio 1886, con la quale il comune di Altamura si obbliga di versare annualmente all'erario i 3/5 della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica, oltre a provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso per tale Scuola, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Veduta la deliberazione in data 5 settembre 1886, con la quale la Deputazione provinciale di Bari, approvando la deliberazione del Consiglio comunale di Altamura, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso; Veduta la legge del 30 giugno 1886, n. 3937 (Serie 3ª); Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal giorno 1° ottobre 1886 è istituita nella città di Altamura una Scuola tecnica governativa di 2ª classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 7 settembre 1886. UMBERTO. COPPINO. Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.
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Art. 1 Che istituisce nella citta' di Altamura una Scuola tecnica governativa di 2ª classe, a cominciare dal 1° ottobre 1886. — Testo vigente | Portale Normativo