Art. 2

In vigore dal 23 ott 1886
. Alla tabella B del Ruolo organico dei Convitti Nazionali approvato con Nostro decreto 22 dicembre 1881, n. 581-septies (Serie 3ª), sono aggiunti: Un direttore spirituale collo stipendio di lire 2000. Un economo collo stipendio di lire 2400. Due istitutori collo stipendio ciascuno di lire 1700. Due istitutori collo stipendio ciascuno di lire 1500. Due istitutori collo stipendio ciascuno di lire 1300. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 5 settembre 1886. UMBERTO. COPPINO. Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-09-05;4095#art-2

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