Art. 1

In vigore dal 16 ott 1886
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Viste le deliberazioni 19 febbraio, 24 giugno e 5 ottobre 1882, 15 marzo e 5 luglio 1885 e 7 marzo 1886 del consiglio comunale di Colliano (Salerno) e le deliberazioni 26 settembre 1882, 26 ottobre 1885, 27 febbraio e 20 luglio 1886 di quella congregazione di carità per la soppressione dei monti frumentario, pecuniario e dei pegni e la trasformazione dei rispettivi capitali in una cassa di prestanze agrarie e in un asilo infantile; Visti gli statuti organici compilati dalla congregazione di carità e del consiglio comunale di Colliano per le dette due nuove opere pie; Vista la domanda del consiglio comunale di Colliano; Viste le deliberazioni 9 marzo, 6 luglio 1882, 15 maggio e 7 agosto 1884, 6 agosto 1885 e 3 maggio 1886 della deputazione provinciale di Salerno relative alla detta trasformazione ed agli statuti accennati; Visti gli atti a corredo; Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie ed il regolamento 27 novembre stesso anno; Inteso il parere favorevole del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . Viene autorizzata la trasformazione dei monti frumentario, pecuniario e dei pegni del comune di Colliano in una cassa di prestanze agrarie e in un asilo infantile da amministrarsi dalla congregazione di carità di Colliano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-09-05;2270#art-1

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