Art. 2
In vigore dal 14 ott 1886
. Lo Stato, la provincia e il comune di Foggia contribuiscono nelle spese di mantenimento dell'Istituto nella misura e nei modi stabiliti dalla suaccennata legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione e dal regolamento generale per gli Istituti tecnici del Regno, approvato con R. decreto 21 giugno 1885.
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