Art. 1

In vigore dal 15 ott 1886
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Veduta la deliberazione in data del giorno 16 del mese di marzo 1886, con la quale il comune di Ivrea si obbliga di versare annualmente all'erario i 3/5 della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso per tale Scuola, à sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Veduta la deliberazione in data 21 aprile 1886, con la quale la Deputazione provinciale di Torino, approvando la deliberazione del Consiglio comunale d'Ivrea, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso; Vista la legge 30 giugno 1886, n. 3937 (Serie 3ª); Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1° ottobre 1886 è istituita nella città d'Ivrea una Scuola tecnica governativa di 3ª classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 31 agosto 1886. UMBERTO. COPPINO. Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-08-31;4061#art-1

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Art. 1 Che istituisce nella citta' d'Ivrea una Scuola tecnica governativa di 3ª classe, a cominciare dal 1° ottobre 1886. — Testo vigente | Portale Normativo