RegolamentoCapo V

Art. 22

Abrogato

Pensioni ai sottufficiali ed alle guardie.

In vigore dal 16 dic 2010
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-08-31;4042#art-r-22

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Pensioni ai sottufficiali ed alle guardie. (Art. 22 Pel quale il regolamento di istituzione e disciplina pel Corpo delle guardie di finanza, approvato con Regio decreto 12 giugno 1881, n. 261 (Serie 3ª), viene sostituito coll'annesso regolamento.) — Testo vigente | Portale Normativo