Art. 1
In vigore dal 9 dic 1886
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725, pubblicata anche in Sicilia col decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860;
Veduto il bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1886-87;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
A cominciare dal 1° ottobre 1886 è istituito nella città di Giarre un Ginnasio governativo nella forma prescritta dalla predetta legge 13 novembre 1859 e dal suaccennato decreto 17 ottobre 1860.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 15 luglio 1886.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-07-15;4151#art-1