Art. 1
In vigore dal 24 ago 1886
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduto lo statuto organico per l'orfanotrofio maschile di Chiari discusso da quel consiglio comunale nell'adunanza del 5 maggio 1884 e da esso proposto in riforma e sostituzione dell'antico regolamento in data 20 marzo 1835 sanzionato dall'ex governo austriaco con provvedimento 2 luglio stesso anno;
Veduto detto regolamento e gli altri atti corrispondenti;
Veduto il voto favorevole della deputazione provinciale di Brescia;
Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
In riforma e sostituzione dell'antico regolamento 20 marzo 1835 dell'orfanotrofio maschile di Chiari è approvato lo statuto organico come sopra proposto dal consiglio comunale in data 20 giugno a. c. composto di ventisette articoli conchè all'articolo 7 siano eliminate le parole: mentre la deliberazione sarà invalida se mancasse il presidente o chi ne fa le veci; restando così modificato il Nostro decreto 6 maggio 1880 che provvedeva alla costituzione dell'amministrazione del suddetto istituto.
Detto statuto organico sarà vistato e sottoscritto dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 15 luglio 1886.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 31 luglio 1886.
Reg. 151. Atti del Governo a f. 22. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. Tajani.
Depretis.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-07-15;2226#art-1