Art. 1

In vigore dal 24 ago 1886
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Veduto lo statuto organico per l'orfanotrofio maschile di Chiari discusso da quel consiglio comunale nell'adunanza del 5 maggio 1884 e da esso proposto in riforma e sostituzione dell'antico regolamento in data 20 marzo 1835 sanzionato dall'ex governo austriaco con provvedimento 2 luglio stesso anno; Veduto detto regolamento e gli altri atti corrispondenti; Veduto il voto favorevole della deputazione provinciale di Brescia; Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. In riforma e sostituzione dell'antico regolamento 20 marzo 1835 dell'orfanotrofio maschile di Chiari è approvato lo statuto organico come sopra proposto dal consiglio comunale in data 20 giugno a. c. composto di ventisette articoli conchè all'articolo 7 siano eliminate le parole: mentre la deliberazione sarà invalida se mancasse il presidente o chi ne fa le veci; restando così modificato il Nostro decreto 6 maggio 1880 che provvedeva alla costituzione dell'amministrazione del suddetto istituto. Detto statuto organico sarà vistato e sottoscritto dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 15 luglio 1886. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 31 luglio 1886. Reg. 151. Atti del Governo a f. 22. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. Tajani. Depretis.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-07-15;2226#art-1

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Art. 1 Che approva lo statuto organico dell'orfanotrofio maschile di Chiari, in provincia di Brescia. — Testo vigente | Portale Normativo