Art. 1

In vigore dal 14 set 1886
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Veduta la deliberazione in data 7 novembre 1885, con la quale il comune di Gaeta si obbliga di versare annualmente all'Erario governativo i 3/5 della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso per tale Scuola a sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Veduta la deliberazione in data 3 marzo 1886 con la quale la Deputazione provinciale di Caserta, approvando la deliberazione del Consiglio comunale di Gaeta, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso; Veduta la legge 30 giugno 1886, n. 3937 (Serie 3ª); Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1° ottobre 1886 è istituita nella città di Gaeta una Scuola tecnica governativa di 3ª classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 13 luglio 1886. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-07-13;4025#art-1

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Art. 1 Che istituisce in Gaeta una Scuola tecnica governativa di 3ª classe. — Testo vigente | Portale Normativo