Art. 1

In vigore dal 11 set 1886
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Vista la deliberazione in data 20 luglio 1885, con la quale il comune di Benevento si obbliga di versare annualmente all'Erario governativo i 3/5 della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica, oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso per tale spesa, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Vista la deliberazione in data 20 febbraio 1886, con la quale la Deputazione provinciale di Benevento, approvando la deliberazione del Municipio di quel capoluogo, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso; Veduta la legge 30 giugno 1886, n. 3937 (Serie 3ª); Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1° ottobre 1886 è istituita nella città di Benevento una Scuola tecnica di 2ª classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 13 luglio 1886. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-07-13;4022#art-1

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Art. 1 Che istituisce nella citta' di Benevento una Scuola tecnica di 2ª classe, a cominciare dal 1° ottobre 1886. — Testo vigente | Portale Normativo