Art. 1

In vigore dal 14 set 1886
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Vista la deliberazione in data 10 dicembre 1885, con la quale il comune di Barletta si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i 3/5 della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica, oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso, per tale Scuola, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Vista la deliberazione in data 23 marzo 1886, con la quale la Deputazione provinciale di Bari, approvando la deliberazione del Consiglio comunale di Barletta, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del Comune stesso; Veduta la legge 23 giugno 1886, n. 3937 (Serie 3ª); Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1° ottobre 1886 è istituita nella città di Barletta una Scuola tecnica di 2ª classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 13 luglio 1886. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-07-13;4021#art-1

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Art. 1 Che istituisce in Barletta una Scuola tecnica di 2ª classe. — Testo vigente | Portale Normativo