Art. 1
In vigore dal 14 set 1886
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725;
Veduta la deliberazione in data 8 settembre 1885, con la quale il comune di Augusta, ratificando la deliberazione presa d'urgenza dalla Giunta municipale nel giorno 3 di quel mese, si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica, oltre a provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso per tale Scuola, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;
Visto la deliberazione in data 5 settembre 1885, con la quale la Deputazione provinciale di Siracusa, approvando la deliberazione della Giunta municipale di Augusta, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;
Veduta la legge 30 giugno 1886, n. 3937 (Serie 3ª);
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
A cominciare dal 1° ottobre 1886 è istituita nella città di Augusta una Scuola tecnica governativa di 3ª classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 13 luglio 1886.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-07-13;4020#art-1