Art. 2

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-07-13;2221#art-2

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Art. 2 Che autorizza il comune di Venezia ad accettare il capitale di L. 15,800.24 donato dal comm. Isacco Pesaro - Maurogonato per la fondazione di un'opera pia a favore dei benemeriti della difesa di Venezia e di coloro che abbiano ottenuto la medaglia al valor militare per la difesa interna od esterna d'Italia, la costituisce in ente morale, e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo