Art. 1
In vigore dal 3 ago 1886
UMBERTO
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Vista la domanda della camera di commercio ed arti di Messina in data del 2 aprile 1886;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro di agricoltura industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
La camera di commercio ed arti di Messina è autorizzata ad acquistare, con effetto retroattivo, il fabbricato dell'ex convento Crociferi e dei corpi redditizi ad esso attigui, secondo la convenzione passata fra la camera medesima e l'amministrazione comunale di Messina fin dal 14 aprile 1870.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° luglio 1886.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 9 luglio 1886.
Reg. 150. Atti del Governo a f. 100. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
GRIMALDI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-07-01;2187#art-1