Art. 2 Che esonera le Direzioni di sanita' militare marittime dal provvedere col provento della retta alla manutenzione ed alla sostituzione dei mobili, delle suppellettili, degli oggetti di biancheria e vestiario occorrenti al servizio degli ospedali, e dispone altrimenti pel pagamento di tali spese. — Testo vigente | Portale Normativo