Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-06-24;3977#art-2

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Art. 2 Che esonera le Direzioni di sanita' militare marittime dal provvedere col provento della retta alla manutenzione ed alla sostituzione dei mobili, delle suppellettili, degli oggetti di biancheria e vestiario occorrenti al servizio degli ospedali, e dispone altrimenti pel pagamento di tali spese. — Testo vigente | Portale Normativo