Art. 1
In vigore dal 25 lug 1886
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le deliberazioni in data 23 ottobre 1885 del consiglio comunale di Firenze e 12 gennaio 1886 del consiglio provinciale relative alle riforme da introdursi nell'ordinamento dell'arcispedale di Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti di quella città mediante l'approvazione di un nuovo statuto organico da sostituirsi a quello ora vigente, approvato con regio decreto 12 dicembre 1871;
Viste le deliberazioni analogamente prese dal consiglio d'amministrazione dell'arcispedale suddetto e quella in data 2 marzo 1886 della deputazione provinciale di Firenze;
Visto il nuovo disegno di statuto organico in data 8 aprile 1886 e ritenuto che le principali riforme in esso consacrate consistono nell'avere sostituito all'ufficio del commissario direttore due distinti e separati uffici, e cioè una direzione amministrativa e patrimoniale ed una direzione igienico-sanitaria; nell'avere elevato da cinque a sette il numero dei componenti il consiglio d'amministrazione e meglio ordinato il servizio dei medici e quello concernente le pensioni agli impiegati ed agli inservienti, ed in generale nell'aver dato unità e regolarità all'ordinamento del grande istituto ospitaliero, coesione ed efficacia di azione ai servizi di esso, così nei riguardi della gestione patrimoniale come in quelli della beneficenza;
Visti lo statuto organico ora vigente e gli atti e documenti tutti prodotti a corredo;
Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle opere pie;
Visto il parere favorevole del consiglio di Stato in data 14 maggio 1886;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Sono approvate le proposte riforme da introdursi nell'ordinamento dell'arcispedale di Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti in Firenze, quali risultano dall'annesso disegno di statuto organico in data 8 aprile 1886, composto di numero cento articoli, che viene del pari da Noi approvato, e sarà d'ordine Nostro visto e sottoscritto dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 giugno 1886.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 4 luglio 1886.
Reg. 150. Atti del Governo a f. 64. Pellizzoli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
DEPRETIS.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-06-24;2158#art-1