Art. 1
In vigore dal 27 lug 1886
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista l'istanza a Noi presentata dal comitato filantropico delle donne anconitane per ottenere il giuridico riconoscimento della scuola professionale femminile, a cura di esso comitato istituita nella città di Ancona allo scopo di fornire alle fanciulle principalmente povere le cognizioni necessarie a provvedere decorosamente a loro stesse, rendendole abili nell'esercizio di qualche utile industria o professione, e per conseguire la approvazione dello statuto organico della scuola medesima;
Visti gli atti e documenti prodotti a corredo, da cui risulta che la scuola possiede ora un fondo patrimoniale di lire cinquantamila circa, sufficiente ad assicurarle i mezzi indispensabili al normale suo funzionamento;
Vista la deliberazione della deputazione provinciale di Ancona in data 3 settembre 1885;
Visto il disegno dello statuto organico suddetto, e ritenutolo conforme allo scopo della pia istituzione ed alle disposizioni delle vigenti leggi, a condizione che l'articolo 22 di esso sia modificato tralasciandosi le parole di lire mille, colle quali si accenna alla misura della cauzione da prestarsi dal tesoriere, e siano invece aggiunte alla fine della prima parte di esso articolo le parole seguenti: nella misura che sarà determinata dalla commissione direttiva;
Visti gli articoli 11 e 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753, ed il regolamento approvato con regio decreto 27 novembre 1862, n. 1007 sulle opere pie;
Udito il consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
La scuola professionale femminile di Ancona, istituita a cura del comitato filantropico delle donne anconitane, è eretta in corpo morale; ed è approvato, coll'accennata modificazione da recarsi all'articolo 22, il suo statuto organico in data 18 marzo 1886, composto di ventinove articoli, visto e sottoscritto dal Nostro ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 maggio 1886.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 6 luglio 1886.
Reg. 150. Atti del Governo a f. 81. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
DEPRETIS.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-05-16;2167#art-1