Art. 2
In vigore dal 6 ago 1886
I comuni di Luzzara, Reggiolo e Guastalla sono autorizzati a devenire alla divisione del patrimonio dell'ospizio suddetto nei termini soprariferiti, colla devoluzione di un terzo di patrimonio stesso al nuovo asilo infantile di Luzzara, d'altro terzo all'orfanotrofio Benatti-Fracassi di Guastalla e dell'ultimo terzo al comune di Reggiolo per l'asilo infantile di quel paese da erigersi in ente morale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1886.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1886.
Reg. 150. Atti del Governo a f. 113 Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. D. TAJANI.
DEPRETIS.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-05-13;2196#art-2