Art. 1

In vigore dal 11 ago 1886
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Veduta la domanda della deputazione provinciale di Sondrio per l'erezione in corpo morale dello istituto per la cura dei fanciulli scrofolosi della provincia e l'approvazione dello statuto organico; Veduto detto statuto organico; Veduta la deliberazione 15 giugno 1885 con cui il consiglio provinciale di Sondrio costituì a favore del pio istituto un primo fondo patrimoniale di L. 25 mila, nonché il capitale di L. 1068 89; Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il pio istituto per la cura di fanciulli scrofolosi della provincia di Sondrio è eretto in corpo morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-04-25;2204#art-1

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Art. 1 Che erige in corpo morale il pio istituto per la cura dei fanciulli scrofolosi della provincia di Sondrio, e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo