Art. 1
In vigore dal 11 ago 1886
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduta la domanda della deputazione provinciale di Sondrio per l'erezione in corpo morale dello istituto per la cura dei fanciulli scrofolosi della provincia e l'approvazione dello statuto organico;
Veduto detto statuto organico;
Veduta la deliberazione 15 giugno 1885 con cui il consiglio provinciale di Sondrio costituì a favore del pio istituto un primo fondo patrimoniale di L. 25 mila, nonché il capitale di L. 1068 89;
Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Il pio istituto per la cura di fanciulli scrofolosi della provincia di Sondrio è eretto in corpo morale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-04-25;2204#art-1