Art. 1
In vigore dal 2 mag 1886
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 15 del regolamento per l'impiego dei condannati nei lavori di competenza del genio militare, approvato con R. decreto 2 agosto 1884, n. 2632 (Serie 3ª);
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'Interno e della Guerra,
Abbiamo decretato e decretiamo:
All'ultimo capoverso dell'articolo 15 del regolamento per l'impiego dell'opera dei condannati nei lavori di competenza del genio militare è sostituito il seguente:
«Su tali mercedi sarà fatta a favore dell'Amministrazione della Guerra la ritenzione di lire cinquanta per ogni cento lire.»
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1886.
UMBERTO.
Depretis.
Ricotti.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-03-25;3780#art-1