Art. 1

In vigore dal 2 mag 1886
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 15 del regolamento per l'impiego dei condannati nei lavori di competenza del genio militare, approvato con R. decreto 2 agosto 1884, n. 2632 (Serie 3ª); Udito il Consiglio di Stato; Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'Interno e della Guerra, Abbiamo decretato e decretiamo: All'ultimo capoverso dell'articolo 15 del regolamento per l'impiego dell'opera dei condannati nei lavori di competenza del genio militare è sostituito il seguente: «Su tali mercedi sarà fatta a favore dell'Amministrazione della Guerra la ritenzione di lire cinquanta per ogni cento lire.» Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 marzo 1886. UMBERTO. Depretis. Ricotti. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1886-03-25;3780#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 che modifica l'art. 15 del regolamento per l'impiego dell'opera dei condannati nei lavori di competenza del genio militare — Testo vigente | Portale Normativo