Art. 1

In vigore dal 26 mar 1886
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto il Reale decreto del 28 agosto 1867, n. 3872, col quale furono istituite medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, destinate a premiare le persone che si rendono in modo eminente benemerite in occasione di qualche morbo epidemico pericoloso; Veduto il successivo decreto Reale dell'11 novembre 1884, n. 2773, col quale fu fatta facoltà di proporre «attestazioni di benemerenza» a favore di quelle persone i di cui titoli acquistati durante la invasione colerica di quell'anno non fossero stati tali da poter ottenere alcuna di dette medaglie; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Alle ricompense stabilite col detto Reale decreto del 28 agosto 1867 è aggiunta la «attestazione di benemerenza.» Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 febbraio 1886. UMBERTO. Depretis. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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Art. 1 Col quale si aggiunge l'attestazione di benemerenza alle ricompense stabilite dal R. decreto 28 agosto 1867. — Testo vigente | Portale Normativo