Art. 1
In vigore dal 26 mar 1886
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Reale decreto del 28 agosto 1867, n. 3872, col quale furono istituite medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, destinate a premiare le persone che si rendono in modo eminente benemerite in occasione di qualche morbo epidemico pericoloso;
Veduto il successivo decreto Reale dell'11 novembre 1884, n. 2773, col quale fu fatta facoltà di proporre «attestazioni di benemerenza» a favore di quelle persone i di cui titoli acquistati durante la invasione colerica di quell'anno non fossero stati tali da poter ottenere alcuna di dette medaglie;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Alle ricompense stabilite col detto Reale decreto del 28 agosto 1867 è aggiunta la «attestazione di benemerenza.»
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 febbraio 1886.
UMBERTO.
Depretis.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-25;3706#art-1