Art. 2

In vigore dal 14 apr 1886
È approvato il relativo statuto organico in data 25 ottobre 1885, composto di articoli ventuno, prescrivendosi la soppressione del paragrafo 9 dell'articolo 9, e l'aggiunta al paragrafo 13 dello stesso articolo 9 delle parole «e dalla deputazione provinciale.» Detto statuto sarà vistato e sottoscritto dal Nostro ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 febbraio 1886. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1886. Reg. 148. Atti del Governo a f. 80. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI. DEPRETIS.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-25;2071#art-2

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