Art. 2
In vigore dal 14 apr 1886
È approvato il relativo statuto organico in data 25 ottobre 1885, composto di articoli ventuno, prescrivendosi la soppressione del paragrafo 9 dell'articolo 9, e l'aggiunta al paragrafo 13 dello stesso articolo 9 delle parole «e dalla deputazione provinciale.»
Detto statuto sarà vistato e sottoscritto dal Nostro ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 febbraio 1886.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1886.
Reg. 148. Atti del Governo a f. 80. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
DEPRETIS.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-25;2071#art-2