Art. 1
In vigore dal 2 apr 1886
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Visto l'atto pubblico 31 marzo 1885, rogato Ghersi, col quale la marchesa Maria Brignole-Sale duchessa di Galliera ha proposto di introdurre alcune modificazioni ed aggiunte alle disposizioni regolatrici dell'opera pia «De Ferrari-Brignole-Sale» da essa fondata in Genova con atto pubblico 22 dicembre 1877, rogato Borsotto, e costituita in ente morale con Nostro decreto 4 dicembre 1879;
Visto l'atto pubblico 20 marzo 1883, rogato Ghersi, contenente lo statuto organico dell'opera pia;
Visto il voto della deputazione provinciale in data 3 giugno 1885;
Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Sono approvate le modificazioni ed aggiunte come sopra disposte dalla marchesa Maria Brignole- Sale, duchessa di Galliera, alla costituzione dell'opera pia «De Ferrari-Brignole-Sale» di Genova.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-18;2050#art-1