Art. 2
In vigore dal 13 apr 1886
È approvato il corrispondente statuto organico composto di ventitrè articoli, con che all'articolo 17 siano cancellate le parole ed in caso di malversazione delle somme dell'istituto ogni componente la commissione avrà diritto di agire contro il cassiere nei modi di legge ed inoltre all'articolo 20 sia sostituito il seguente:
« Art. 20. - Il presidente raduna la commissione, mediante avviso scritto ad ogni bimestre, ed in caso d'urgenza la riunisce straordinariamente. Le adunanze saranno valide quando intervengano due membri oltre il presidente o chi ne fa le veci; e le deliberazioni si intenderanno adottate quando riportino la maggioranza assoluta dei votanti.
Detto statuto sarà visto e sottoscritto dal Nostro ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1886.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1886
Reg. 148. Atti del Governo a f. 83. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
DEPRETIS.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-14;2068#art-2