Art. 1

In vigore dal 17 mar 1886
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione della commissione centrale di beneficenza di Milano, amministratrice del credito fondiario, della cassa di risparmio di Milano, presa nell'adunanza del giorno 7 novembre 1885; Veduto l'art. 3 della legge (testo unico) sul eredito fondiario, approvata con regio decreto 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3ª); Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È autorizzata la istituzione di agenzie del credito fondiario della cassa di risparmio di Milano, nelle città di Roma, Firenze e Genova. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Milano, addì 11 febbraio 1886. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1886. Reg. 147. Atti del Governo a f. 117. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI. GRIMALDI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-11;2038#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che autorizza il credito fondiario di Milano ad istituire agenzie nelle citta' di Roma, Firenze e Genova. — Testo vigente | Portale Normativo