Art. 1
In vigore dal 17 mar 1886
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione della commissione centrale di beneficenza di Milano, amministratrice del credito fondiario, della cassa di risparmio di Milano, presa nell'adunanza del giorno 7 novembre 1885;
Veduto l'art. 3 della legge (testo unico) sul eredito fondiario, approvata con regio decreto 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3ª);
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È autorizzata la istituzione di agenzie del credito fondiario della cassa di risparmio di Milano, nelle città di Roma, Firenze e Genova.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Milano, addì 11 febbraio 1886.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1886.
Reg. 147. Atti del Governo a f. 117. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
GRIMALDI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-11;2038#art-1