Art. 1

In vigore dal 31 mar 1886
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 5 luglio 1882, n. 876, in virtù della quale furono classificati in 2ª categoria gli argini e sponde dei fiumi Aterno, Sagittario e Pescara (provincia di Aquila), con riserva di fissarne i limiti; Sentito il Consiglio provinciale di Aquila, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. I limiti degli argini e sponde dei fiumi Aterno, Sagittario e Pescara, classificati in 2ª categoria per legge 5 luglio 1882, n. 876, sono determinati così: Fiume Aterno - Ambi gli argini e sponde, dalla casetta del canonico Silvestri, sotto Vittorito, all'abitato di Popoli; Fiume Sagittario - Ambi gli argini e sponde dalla località detta Capo Canale alla confluenza dell'Aterno; Fiume Pescara - Ambi gli argini e sponde, dal ponte in ferro della ferrovia Popoli-Solmona fin presso il casino Galli-Zugaro a valle del ponte in ferro della strada provinciale Popoli-Aquila. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 gennaio 1886. UMBERTO. Genala. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-01-31;3691#art-1

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Art. 1 Col quale vengono determinati i limiti degli argini e sponde dei fiumi Aterno, Sagittario e Pescara. — Testo vigente | Portale Normativo