Art. 1

In vigore dal 5 feb 1886
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Veduta la domanda della deputazione amministrativa della eredità del fu Matteo Pagliari, diretta ad ottenere la costituzione in enti morali dei due istituti, destinati uno per la pubblica gratuita istruzione delle fanciulle, e l'altro per la cura degli infermi poveri fondati nel comune di Massafra, giusta il testamento segreto del 28 luglio 1873; Veduto lo statuto organico compilato dalla predetta deputazione amministrativa, deliberato dal consiglio comunale di Massafra e presentato per la Nostra approvazione; Veduta la deliberazione 12 novembre 1885 della deputazione provinciale; Vedute le leggi 3 agosto 1862 e 20 marzo 1865, allegato A; Udito il consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Sono eretti in corpi morali gl'istituti fondati nel comune di Massafra (Lecce) e denominati l'uno Stabilimento Pagliari per la pubblica gratuita istruzione delle fanciulle, e l'altro Ospedale Pagliari per gli infermi poveri; ed è approvato il relativo statuto organico formato in tre parti, contenenti la prima (di numero ventisei articoli) disposizioni generali di amministrazione, la seconda (di numero dodici articoli) disposizioni speciali per le scuole femminili, e la terza (di altri dodici articoli) disposizioni speciali per l'ospedale. Il predetto statuto sarà visto e sottoscritto dal Nostro ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 dicembre 1885. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 12 gennaio 1886. Reg. 146. Atti del Governo a f. 128. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI. DEPRETIS.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-12-24;1975#art-1

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