Art. 1 Col quale e' concesso il titolo di capi-minatori e periti-minerarii agli allievi licenziati dalla Scuola delle miniere di Caltanissetta, dalla Scuola dei capi-minatori e capi-officina di Iglesias, dalla Scuola industriale di Carrara e dalla Scuola mineraria di Agordo. — Testo vigente | Portale Normativo