Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-12-20;3605#art-1

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Art. 1 Col quale e' concesso il titolo di capi-minatori e periti-minerarii agli allievi licenziati dalla Scuola delle miniere di Caltanissetta, dalla Scuola dei capi-minatori e capi-officina di Iglesias, dalla Scuola industriale di Carrara e dalla Scuola mineraria di Agordo. — Testo vigente | Portale Normativo