Art. 1
In vigore dal 5 feb 1886
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda del consiglio comunale di Alanno (Teramo), di cui nella deliberazione 8 maggio 1883, per l'inversione delle rendite delle locali cappelle laicali denominate Rosario, Sacramento, San Donato, San Sebastiano o Monte dei morti e di ettolitri mille del capitale del monte frumentario per istituire un asilo infantile;
Visti gli atti relativi alla domanda dai quali risalta che il nuovo istituto viene dotato di un capitale producente l'annua rendita non inferiore a lire 2600;
Viste le relative deliberazioni della congregazione di carità amministratrice dei suddetti monte frumentario e cappelle laicali in data 20 maggio 1883 e 10 maggio 1884;
Visto lo statuto organico del nuovo asilo infantile;
Visto il voto della deputazione provinciale in data 19 novembre 1884;
Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È autorizzata la inversione delle rendite delle sunnominate Cappelle laicali e di ettolitri mille di grano del monte frumentario nel comune di Alanno per la istituzione di un asilo infantile, il quale è costituito in ente morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-12-17;1972#art-1