Art. 1
In vigore dal 14 gen 1886
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri.
Vista la domanda del municipio di Roccapalumba (Palermo) per la costituzione in ente morale del monte frumentario fondato in quel comune fino dal 1848 dalla famiglia Avellone e per l'approvazione del relativo statuto organico;
Visti gli atti relativi alla domanda dai quali risulta che il capitale di dotazione di cui dispone l'opera pia è costituito dalla quantità di ettolitri 602 di frumento del valore di circa L. 8300;
Visto il voto della deputazione provinciale;
Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753;
udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il monte frumentario come sopra esistente nel comune di Roccapalumba è costituito in ente morale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-12-03;1959#art-1