Art. 1

In vigore dal 14 gen 1886
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Veduta la deliberazione 15 ottobre 1885, con cui la deputazione provinciale di Treviso propone lo scioglimento della congregazione di carità di Farra di Soligo perché agli inviti fattile acciò fosse sistemata la posizione del pio legato Vendrami, da essa amministrato si rifiutò di prestarsi a quanto le era stato richiesto; Veduti gli atti riguardanti la gestione dell'anzidetto legato pio; Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Sentito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. La congregazione di carità di Farra di Soligo è disciolta e la temporanea gestione del suo patrimonio è affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal prefetto di Treviso con incarico di sistemare il pio legato Vendrami nel più breve termine possibile. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 dicembre 1885. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1885. Reg. 146. Atti del Governo a f. 86. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI. Depretis.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-12-03;1958#art-1

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Art. 1 Che scioglie la congregazione di carita' di Farra di Soligo, e ne affida temporaneamente la gestione od un delegato straordinario. — Testo vigente | Portale Normativo