Art. 1
In vigore dal 14 gen 1886
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduta la deliberazione 6 maggio 1885 con cui la deputazione provinciale di Novara propone lo scioglimento dell'amministrazione del monte di pietà di Biella, perché è da tempo travagliata da interni dissidii che impediscono il regolare andamento della gestione dell'opera pia;
Veduti gli atti pei quali consta che su sette membri che compongono la detta amministrazione tre soli stanno in ufficio, nè fu possibile con nuove nomine di completarne il numero;
Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'amministrazione del monte di pietà di Biella è disciolta e la sua gestione è provvisoriamente affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal prefetto di Novara con incarico di sistemare la pia azienda e di togliere le irregolarità esistenti nel più breve termine possibile.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 dicembre 1885.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1885.
Reg. 146. Atti del Governo a f. 85. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
Depretis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-12-03;1957#art-1