Art. 1

In vigore dal 14 gen 1886
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Veduta la deliberazione 6 maggio 1885 con cui la deputazione provinciale di Novara propone lo scioglimento dell'amministrazione del monte di pietà di Biella, perché è da tempo travagliata da interni dissidii che impediscono il regolare andamento della gestione dell'opera pia; Veduti gli atti pei quali consta che su sette membri che compongono la detta amministrazione tre soli stanno in ufficio, nè fu possibile con nuove nomine di completarne il numero; Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Sentito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'amministrazione del monte di pietà di Biella è disciolta e la sua gestione è provvisoriamente affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal prefetto di Novara con incarico di sistemare la pia azienda e di togliere le irregolarità esistenti nel più breve termine possibile. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 dicembre 1885. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1885. Reg. 146. Atti del Governo a f. 85. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI. Depretis.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-12-03;1957#art-1

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Art. 1 Che scioglie l'amministrazione del monte di pieta' di Biella, e ne affida temporaneamente la gestione ad un delegato straordinario. — Testo vigente | Portale Normativo