Art. 1
In vigore dal 24 gen 1886
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduti gli atti dai quali risulta che l'amministrazione del monte frumentario di Morgnano in quello di Spoleto, malgrado i ripetuti eccitamenti fattile non adempi agli obblighi imposti dalla legge alle aziende delle opere pie e non si volle tra le altre cose mai indurre a presentare i conti e lo statuto organico;
Veduta la deliberazione 31 agosto 1885 della deputazione provinciale di Perugia la quale espresse il voto perché l'amministrazione suddetta venisse sciolta;
Veduto l'articolo 21 della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Avuto il parere dal consiglio di Stato.
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'amministrazione del monte frumentario di Morgnano nel comune di Spoleto è disciolta e la temporanea gestione dell'opera pia è affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal prefetto di quella provincia con incarico di eseguire i voluti adempimenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 dicembre 1885.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1885.
Reg. 146. Atti del Governo a f. 71. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
DEPRETIS.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-12-03;1952#art-1