Art. 1

In vigore dal 24 gen 1886
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Veduti gli atti dai quali risulta che l'amministrazione del monte frumentario di Morgnano in quello di Spoleto, malgrado i ripetuti eccitamenti fattile non adempi agli obblighi imposti dalla legge alle aziende delle opere pie e non si volle tra le altre cose mai indurre a presentare i conti e lo statuto organico; Veduta la deliberazione 31 agosto 1885 della deputazione provinciale di Perugia la quale espresse il voto perché l'amministrazione suddetta venisse sciolta; Veduto l'articolo 21 della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Avuto il parere dal consiglio di Stato. Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'amministrazione del monte frumentario di Morgnano nel comune di Spoleto è disciolta e la temporanea gestione dell'opera pia è affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal prefetto di quella provincia con incarico di eseguire i voluti adempimenti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 dicembre 1885. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1885. Reg. 146. Atti del Governo a f. 71. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI. DEPRETIS.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-12-03;1952#art-1

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Art. 1 Che scioglie l'amministrazione del Monte frumentario di Morgnano nel comune di Spoleto, e ne affida temporaneamente la gestione ad un delegato straordinario. — Testo vigente | Portale Normativo