Art. 1
In vigore dal 7 gen 1886
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduti gli atti dai quali consta esistere in Crema un istituto per le sordo-mute povere, colà fondato dalle figlie di carità sino dal 1840;
Veduta la domanda della superiora di esse figlie di carità perché il detto istituto delle sordo-mute povere sia eretto in corpo morale e ne sia approvato il rispettivo statuto organico;
Veduto lo statuto stesso dalla suddetta superiora compilato;
Veduti tutti gli atti corrispondenti;
Veduti la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre dello stesso anno sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il pio istituto per le sordo-mute povere in Crema è eretto in corpo morale e sarà amministrato da un consiglio direttivo composto dal vescovo di Crema, dal parroco di S. Giacomo di Crema, dalla superiora delle figlie di carità, da un membro eletto dal consiglio comunale e un altro dal consiglio provinciale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-11-23;1942#art-1