Art. 1

In vigore dal 31 dic 1885
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Veduti gli atti della inchiesta eseguita sull'andamento dell'albergo dei poveri di Genova amministrato dalla locale congregazione di carità, con l'aggiunta di due membri eletti dalla Fide-commissaria Brignoli, in forza del regio decreto 31 agosto 1873; Ritenuto che con l'inchiesta furono constatate non poche irregolarità dalle quali derivano gravi danni alle finanze ed allo stato morale del pio istituto, e venne a risultare che l'amministrazione fu riluttante ai replicati eccitamenti dell'autorità tutrice, acciò ponesse in regola la relativa azienda; Veduta la deliberazione della deputazione provinciale in data 20 agosto ultimo; Veduto il parere del consiglio di Stato; Veduto l'articolo 21 della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'amministrazione dell'albergo dei poveri di Genova è disciolta e la temporanea gestione del medesimo è affidata ad un regio delegato straordinario da nominarsi dal prefetto di quella provincia con 1'incarico di rimuovere gli inconvenienti riscontrati nella gestione di quell'opera pia e di procedere al riordinamento della pia istituzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 novembre 1885. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 2 dicembre 1885. Reg. 146. Atti del Governo a f. 17. Pellizzoli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI. Depretis.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-11-23;1933#art-1

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Art. 1 Che scioglie l'amministrazione dell'albergo dei poveri di Genova e ne affida temporaneamente la gestione ad un regio delegato straordinario. — Testo vigente | Portale Normativo