Art. 1
In vigore dal 31 dic 1885
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduto il testamento 17 febbraio 1796 della fu Anna Teresa Lamarina per la fondazione in Ceglie Messapico di un collegio di arti a favore di fanciulli poveri;
Veduti gli atti dai quali consta che il pio legato non potè mai essere regolarmente adempito, nè lo potrebbe essere presentemente anche in vista della sensibile diminuzione delle sue rendite;
Veduta la deliberazione 28 ottobre 1865 del consiglio comunale con la quale proponeva d'invertire le rendite del suddetto legato a favore di un asilo infantile dal quale chiedesi contemporaneamente la erezione in ente morale;
Veduta la corrispondente deliberazione 28 maggio 1866 della deputazione provinciale di Lecce;
Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvata la inversione delle rendite del pio legato Lamarina di Ceglie Messapico a favore dell'asilo infantile istituito in quel comune.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-11-09;1930#art-1