Art. 1

In vigore dal 13 dic 1885
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà dalla Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Viste le istanze fatte dal Consiglio comunale di Palmas Suergiu, con deliberazione 11 marzo 1880, perché venga designata a sede del Comune la frazione di S. Giovanni; Vista la deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Cagliari in data 29 agosto 1885; Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A, Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il comune di Palmas Suergiu nella provincia di Cagliari è autorizzato a stabilire la sede municipale nella frazione di S. Giovanni. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 1° novembre 1885. UMBERTO. Depretis. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-11-01;3476#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che autorizza il comune di Palmas Suergiu a trasferire la sua sede nella frazione di San Giovanni — Testo vigente | Portale Normativo