Art. 1
In vigore dal 13 dic 1885
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà dalla Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Viste le istanze fatte dal Consiglio comunale di Palmas Suergiu, con deliberazione 11 marzo 1880, perché venga designata a sede del Comune la frazione di S. Giovanni;
Vista la deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Cagliari in data 29 agosto 1885;
Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. Il comune di Palmas Suergiu nella provincia di Cagliari è autorizzato a stabilire la sede municipale nella frazione di S. Giovanni.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 1° novembre 1885.
UMBERTO.
Depretis.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-11-01;3476#art-1