Art. 11

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-10-28;3568#art-11

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Art. 11 Che stabilisce norme generali per la custodia, la polizia e la sicurezza degli arsenali, dei cantieri e degli stabilimenti secondari di lavoro della R. Marina e norme organiche per l'istituzione delle categorie marinari di arsenale e pompieri nel personale lavorante delle direzioni di lavori e per il materiale destinato alla estinzione degl'incendi. — Testo vigente | Portale Normativo