Art. 1
In vigore dal 19 nov 1885
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli all'affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduto il testamento olografo 10 febbraio 1874, con cui il fu Antonio Marchi lasciò L. 10,000 a favore dei poveri bambini lattanti di Pieve Ottoville (Comune di Zibello);
Veduta la istanza della amministratrice fabbriceria parrocchiale di detta frazione per il riconoscimento giuridico del pio legato Marchi e per l'approvazione del rispettivo statuto organico;
Veduta la corrispondente deliberazione 17 giugno 1885 della deputazione provinciale di Parma;
Veduti la legge 3 agosto 1862 ed il rispettivo regolamento;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il pio legato Marchi istituito col suddetto testamento a favore dei bambini poveri lattanti di Pieve Ottoville, frazione di Zibello, è eretto in corpo morale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-10-10;1885#art-1