Art. 1

In vigore dal 19 nov 1885
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli all'affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Veduto il testamento olografo 10 febbraio 1874, con cui il fu Antonio Marchi lasciò L. 10,000 a favore dei poveri bambini lattanti di Pieve Ottoville (Comune di Zibello); Veduta la istanza della amministratrice fabbriceria parrocchiale di detta frazione per il riconoscimento giuridico del pio legato Marchi e per l'approvazione del rispettivo statuto organico; Veduta la corrispondente deliberazione 17 giugno 1885 della deputazione provinciale di Parma; Veduti la legge 3 agosto 1862 ed il rispettivo regolamento; Sentito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il pio legato Marchi istituito col suddetto testamento a favore dei bambini poveri lattanti di Pieve Ottoville, frazione di Zibello, è eretto in corpo morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-10-10;1885#art-1

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