Art. 1
In vigore dal 6 dic 1885
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge organica del 13 novembre 1859 e quella 15 luglio 1877 sull' istruzione obbligatoria;
Visto l'articolo 2 del regolamento per le scuole normali approvato col Nostro decreto del 21 giugno 1883;
Visto il Regio decreto 17 febbraio 1884; n. 2016, che approva il testo unico delle leggi sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato;
Veduta la domanda fatta dalla provincia di Cuneo per l'istituzione di una scuola normale maschile superiore in Saluzzo;
Viste le deliberazioni della Giunta comunale di Saluzzo e del Consiglio provinciale di Cuneo con le quali le due Amministrazioni s'obbligano a concorrere nella spesa occorrente nella misura di due terzi del costo medio della scuola, in aggiunta agli altri oneri per legge e regolamenti spettanti al comune;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È convertita in scuola normale governativa, a far tempo dal 1º ottobre del corrente anno, col concorso della provincia di Cuneo e del comune di Saluzzo, la scuola magistrale maschile del ricordato comune.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 settembre 1885.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-09-29;3462#art-1