Art. 1

In vigore dal 9 dic 1885
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le leggi 20 novembre 1859 n. 3754, 20 marzo 1865, allegato F, e 5 luglio 1882, n. 874; Visto il regolamento approvato con Reale decreto del 25 marzo 1874, sul servizio dei cantonieri e capicantonieri delle strade nazionali del Regno; Udito l'avviso del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, Abbiamo decretato e decretiamo: È costituita presso il Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale di ponti e strade, una Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri e capicantonieri delle strade nazionali del Regno. La detta Cassa di mutuo soccorso è riconosciuta come Corpo morale ed è approvato il suo statuto composto di 23 articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro poponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 settembre 1885. UMBERTO. Genala. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-09-27;3489#art-1

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Art. 1 Che costituisce presso il Ministero dei Lavori Pubblici una Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri e capi cantonieri delle strade nazionali del Regno e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo