Art. 3

In vigore dal 30 ott 1885
Art. III. Il Governo provvederà al personale, il quale sarà pagato dalla Cassa del Collegio Tulliano e avrà tutti i diritti e doveri spettanti agli impiegati dei Convitti nazionali. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 18 settembre 1885. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-09-18;3377#art-3

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