Art. 3
In vigore dal 30 ott 1885
Art. III.
Il Governo provvederà al personale, il quale sarà pagato dalla Cassa del Collegio Tulliano e avrà tutti i diritti e doveri spettanti agli impiegati dei Convitti nazionali.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 18 settembre 1885.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni
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