Art. 1
In vigore dal 15 dic 1885
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione 16 marzo 1885, del consiglio comunale di S.
Pantaleo, approvata il 30 dello stesso mese dalla deputazione provinciale di Cagliari, con la quale deliberazione si è stabilito di elevare da lire 20 a lire 40 il massimo della tassa famiglia;
Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Visto l'art. 2 del regolamento per l'applicazione la tassa di famiglia nei comuni della provincia Cagliari;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
data facoltà al comune di S. Pantaleo di applicare dal corrente anno la tassa di famiglia col massimo di lire quaranta.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare.
Dato a Monza, addì 18 settembre 1885.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 29 settembre l885.
Reg. 144. Atti del Governo a f. 87. Pellizzoli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. Tajani.
A. Magliani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-09-18;1867#art-1