Art. 1

In vigore dal 17 ott 1885
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Veduta la deliberazione in data 13 agosto 1885 con la quale il comune di Lecco si obbliga di versare annualmente all'erario i 3/5 della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica, oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso per tale scuola, a termini della predetta legge 13 novembre 1859; Veduta la deliberazione in data 27 agosto 1885 con la quale la Deputazione provinciale di Como, approvando la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Lecco, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso; Veduta la legge 28 giugno 1885 che approva il bilancio di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1885-86; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1° ottobre 1885 è instituita nella città di Lecco una Scuola tecnica governativa di 3ª classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Milano, addì 9 settembre 1885. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-09-09;3360#art-1

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Art. 1 Che istituisce, a cominciare dal 1° ottobre 1885, nella citta' di' Lecco una Scuola tecnica governativa di 3ª classe. — Testo vigente | Portale Normativo